Cosa significa mala gestio e quando si verifica?
L’assicuratore designa legali e tecnici per meglio tutelare le ragioni dell’assicurato, nonché i propri interessi: quando, tuttavia, sono questi ultimi a prevalere, l’assicurato può addebitargli la cosiddetta “mala gestio”.
Essa è configurabile ogni qual volta l’assicuratore, nel gestire la lite (o nel non gestirla) pregiudichi gli interessi dell’assicurato, ora per eccessiva cura dei propri interessi, ora per negligenza e trascuratezza.
Vediamo più nel dettaglio i casi di inadempimento e di violazione del patto di gestione della lite dell’assicurato.
Mala gestio assicurazione
• Mala gestio assicurazione RC auto
Occorre preliminarmente distinguere la mala gestio dell’assicuratore di responsabilità civile generale quella cosiddetta “impropria” dell’assicuratore RC auto. Questi risponde direttamente nei confronti del danneggiato, con obbligazione accessoria e coordinata, degli interessi e della rivalutazione sul massimale eventualmente insufficiente, nonostante la sua obbligazione, in quanto debito pecuniario, sia di valuta e non di valore.
Secondo la Suprema Corte trattasi di responsabilità ex art. 1224 c.c. (da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria) e si colloca in seno alla disciplina per inadempimento dell’obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.).
• Mala gestio assicurazione RC di responsabilità civile generale
Nell’assicurazione di responsabilità civile generale, invece, non esistendo (a differenza di quanto avviene nella RC auto) un’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, ma solo un obbligo indennitario verso l’assicurato, sorge, in caso di mala gestio, un’ulteriore e diversa obbligazione nei suoi confronti. Tale obbligazione non è relativa soltanto al ritardo, e dunque non si limita a rivalutazione ed interessi, ma attiene all’effettivo pregiudizio derivante dall’inesatto adempimento dell’obbligo indennitario.
L’assicurato-danneggiante subisce, infatti, il danno provocato dal colpevole comportamento dell’assicuratore, e pertanto ben può pretendere il ristoro integrale del pregiudizio incolpevolmente subito.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che l’assicuratore è responsabile per mala gestio anche quando rifiuti in modo ingiustificato, da valutare con prognosi ex ante, una transazione ragionevole e vantaggiosa per l’assicurato, sia non dando una risposta tempestiva a tale proposta, sia qualora la rigetti sulla base di un motivo non apprezzabile, da valutarsi fino al limite della colpa lieve.
Malagestio e cattiva gestione della lite
Perché sorga una responsabilità contrattuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l’assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato.
La cattiva gestione della lite non è, ovviamente, configurabile, quando l’assicuratore, invece, eserciti in giudizio il diritto di difendere l’assicurato (e, dunque, anche se stesso) da pretese del danneggiato, rivelatesi eccessive o infondate, adempiendo in tal caso, come abbiamo detto, al suo obbligo di tenere indenne l’assicurato anche dalle pretese infondate del terzo.
Responsabilità di mala gestio dell’assicuratore
I casi di mala gestio non attengono solo al caso in cui l’assicuratore sia condannato a tenere indenne l’assicurato al di là del limite del massimale, avendone pregiudicato gli interessi con il rifiuto, ad esempio, di una transazione poi giudicata conveniente (con valutazione ex ante), ma, anche a quei pregiudizi che non si manifestino nell’erosione del massimale, bensì nel successivo prosieguo del rapporto contrattuale.
• Importo superiore al massimale
Per quanto attiene al caso dell’esposizione della compagnia al di là del limite del massimale, un’ipotesi tipica è data dall’assicuratore che, rifiutando una proposta transattiva di controparte per un importo, assai vicino al massimale, vede il proprio assicurato condannato per un importo superiore, maggiore anche del massimale stesso.
In questo caso, appare evidente come la valutazione della compagnia d’assicurazione circa la bontà della transazione si sia rivelata errata, con conseguente esposizione del patrimonio dell’assicurato per una somma, data dal “delta” fra massimale ed importo oggetto della condanna, ricollegabile esclusivamente all’errore dell’assicuratore.
E’ giusto, in questo caso, che l’assicuratore si faccia carico di questo delta, nonché dei costi di un’impugnazione finalizzata all’eventuale recupero, parziale o totale dell’esborso, posto che non è stato in grado di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato da una richiesta risarcitoria che poteva trovare una sua composizione nell’ambito della copertura contrattuale.
• Rifiuto alla liquidazione del sinistro
Ancor più grave è il caso dell’eventuale condanna giudiziale dell’assicurato per un importo superiore al massimale, a fronte della reiezione del sinistro da parte dell’assicuratore per argomenti rivelatisi infondati.
Ipotizziamo, infatti che l’assicuratore abbia erroneamente ritenuto prescritto il diritto dell’assicurato e che, conseguentemente, non abbia ritenuto opportuno gestire la lite per conto dell’assicurato, dandogliene, tuttavia, intempestiva notizia così da provocarne la costituzione tardiva ed il conseguente pregiudizio nelle sue difese.
Anche in tal caso appare evidente l’errore inescusabile dell’assicuratore ed il pregiudizio arrecato, sotto il profilo processuale e sostanziale concretatosi nella condanna ad un importo maggiore del massimale a causa di un’ingiustificata inerzia della compagnia.
Condanna assicurato per mala gestio e pagamento
La previsione dell’art. 1917 c.c. “…. l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto” è il cardine dell’assicurazione R.C.. Non è consentito, cioè, all’assicuratore, a fronte della condanna dell’assicurato – danneggiante con sentenza provvisoriamente esecutiva, di rifiutare o soltanto ritardare il pagamento, in attesa della formazione del giudicato definitivo.
Il timore dell’assicuratore di non potere recuperare – in caso di riforma della sentenza di condanna – l’indennità pagata, se il terzo danneggiato nel frattempo divenisse insolvente, non giustifica tergiversazioni, soprattutto in caso di mancata concessione della sospensione dell’esecutorietà, chiesta, seppur senza successo, dall’assicurato all’uopo sollecitato dall’assicuratore.
Le eventuali conseguenze di tale rifiuto o ritardo non potrebbero, quindi, che gravare illimitatamente sull’assicuratore colpevole di mala gestio.
L’inadempimento dell’assicuratore che determina mala gestio è l’unica ipotesi di non corretta gestione degli interessi dell’assicurato?
Segui il blog, nel prossimo articolo approfondiremo le situazioni di cattiva gestione della franchigia e dello scoperto.
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