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La cattiva gestione della franchigia e dello scoperto

da | Mag 28, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Cosa s’intende per franchigia e scoperto?

Franchigie e scoperti sono strumenti che l’assicuratore usa da un lato per eliminare una serie di sinistri di fascia bassa che meglio possono essere gestiti dall’assicurato attraverso operazioni di prevenzione (risk prevention), o di vero e proprio risk management, dall’altro per coinvolgerlo economicamente nella gestione del rischio, responsabilizzandolo nella prevenzione e nella necessaria collaborazione informativa o tecnica nella gestione di una controversia.

La franchigia

La franchigia assolve a tali primarie finalità, è costituita da un importo fisso (ad esempio € 2.000), e consente all’assicuratore, in caso di coperture con elevata sinistrosità – di importo medio non elevato (pensiamo ai Comuni con decine o centinaia di richieste risarcitorie ogni anno per danni di lieve importo addebitati dai reclamanti al cattivo stato di manutenzione delle strade del territorio), di limitare la copertura, e quindi anche l’esposizione, ai sinistri di punta, più “accidentali” e, dunque, meno legati a quel rischio d’impresa che, come abbiamo visto nel capitolo dedicato alle “esclusioni”, le Compagnie tentano in ogni modo di evitare.

Attraverso la franchigia, l’assicuratore – nelle polizze sottoscritte dalle aziende o dagli enti pubblici – evita di accollarsi i costi di gestione del sinistro (nomina periti per l’istruttoria, spese legali per l’eventuale contenzioso); trattasi di oneri che, sovente, oltrepassano la richiesta risarcitoria formulata dal terzo, lasciando all’assicurato di organizzare al proprio interno procedure (ufficio rapporti con il pubblico, ufficio legale, ufficio assicurativo ecc…) che consentano la gestione diretta dei reclami in cambio di uno sconto sul premio.

L’assicurato, invece, utilizza lo sconto per sostenere il costo di tale organizzazione interna, cercando di intervenire sulle cause della micro sinistrosità, al fine di ridurne l’onere.

Lo scoperto

Lo scoperto, invece, è un importo percentuale che commisura la partecipazione dell’assicurato all’esborso dell’assicuratore in occasione di un sinistro: in questo caso l’obiettivo non è quello di evitare il costo di una serie di sinistri ripetitivi e di basso importo, bensì di responsabilizzare l’assicurato nella gestione di un grave sinistro, coinvolgendolo nell’esborso finale (ad esempio in misura del 10%).

In tal modo l’assicurato condividerà l’interesse dell’assicuratore a che il sinistro si chiuda senza seguito o con il minor esborso possibile.

In questi casi, si stabilisce una comunanza di interessi concorrenti fra assicurato ed assicuratore, ma non si possono escludere anche possibili aspetti conflittuali che devono essere gestiti senza che una delle due parti arrechi pregiudizio all’altra.

Gestione dei sinistri: obblighi dell’assicuratore

Se esaminiamo questo aspetto nell’ottica degli obblighi dell’assicuratore nella gestione dei sinistri, vediamo quanto sia importante che in situazioni di presunta responsabilità dell’assicurato la gestione avvenga sulla base dei soli parametri tecnico giuridici e non anche di valutazioni di carattere economico gestionale, posto che questi ultimi, senza dubbio determinanti, devono essere il criterio guida delle scelte in sede di assunzione del rischio e non anche nella gestione del sinistro.

Cattiva gestione della franchigia

Incorre in mala gestio, pertanto, l’assicuratore che pregiudica gli interessi dell’assicurato nella trattazione di uno o più sinistri in franchigia, gestendo gli stessi con il solo fine di realizzare risparmi di costi. Si pensi alla decisione di non affrontare il costo di un giudizio civile per un sinistro che, rientrando in franchigia, possa essere liquidato a controparte e poi richiesto in rimborso all’assicurato, ancorché vi siano buoni margini difensivi.

In tali casi è buona norma per l’assicuratore consapevole del fatto che il costo del danno in franchigia ricadrà sull’assicurato, condividere con esso il miglior seguito da dare al sinistro; questo, comunque, non significa che l’assicuratore debba essere costretto, a proprie spese, a difese inutili e strumentali, per dover venire incontro ad aspettative dell’assicurato non suffragate da serie ragioni di fatto o di diritto.

Appare, in queste circostanze, più opportuna l’astensione dell’assicuratore e la presa in carico del sinistro direttamente da parte dell’assicurato, libero, con il proprio patrimonio, di dare il miglior seguito alla vicenda risarcitoria.

Tuttavia in pratica può accadere che un sinistro, inizialmente liquidabile nell’ambito della franchigia, gestito dall’assicurato senza le specifiche competenze di cui è dotato l’assicuratore, venga poi transatto dallo stesso (o sia oggetto di pronuncia giudiziale di condanna) per un importo ben maggiore della franchigia stessa.

In questo caso è dubbio che possa poi essere posto a carico dell’assicuratore il delta fra franchigia e maggior danno (la franchigia sarebbe, infatti, comunque a carico dell’assicurato), non essendo stato, quest’ultimo in condizione di esercitare la propria facoltà di gestire la lite: parrebbe, infatti, assurdo che un assicuratore finisca per rispondere di un sinistro che non ha gestito in quanto non è stato posto in condizione di farlo, laddove lo sfavorevole esito della vicenda non gli possa, quindi, essere addebitato.
Diversamente, qualora la lievitazione del danno sia sopravvenuta nel corso della gestione della vertenza assunta dalla compagnia, quest’ultima dovrà inevitabilmente farvi fronte.

Scopri di più sulla cattiva gestione della polizza.


ITC Law ha ricevuto il premio Le Fonti Awards come studio legale boutique di eccellenza 2021 in Diritto assicurativo e responsabilità civile. Guarda il video con la premiazione e l’intervista.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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