Il patto di gestione della lite è la contrattualizzazione del principio, più volte ricordato, secondo il quale l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato si adempie anche in assenza di pagamenti al terzo, difendendo l’assicurato da pretese ritenute infondate sotto il profilo dell’ “an debeatur” o del “quantum debeatur”.
Clausola patto di gestione della lite
Il testo della clausola è in genere il seguente:
“La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’assicurato per spese legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese della giustizia penale”.
Patto di gestione della lite dell’assicurato
Il primo punto da chiarire è che l’interesse dell’assicuratore, che in qualche modo ispira la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali, civili e penali (….fino a quando ne ha interesse….) non può essere inteso a prescindere da quello dell’assicurato.
Infatti, è ben possibile che, in talune situazioni, gli interessi possano divergere (ipotizziamo nel caso di insufficienza del massimale rispetto al possibile esborso risarcitorio o qualora una parte del danno rientri in qualcuna delle esclusioni esaminate in precedenza), ma in ogni caso l’assicuratore, per tutelare i propri interessi, non può pregiudicare quelli dell’assicurato.
L’assicuratore, cioè, assume la gestione finché la sua posizione coincide con quella dell’assicurato e la interrompe (o la condivide con l’assicurato) quando emergono profili per i quali l’assicurato potrebbe essere esposto ad una condanna ma l’assicuratore non essere contrattualmente tenuto a tenerlo indenne.
In altri termini, possiamo dire che, fin tanto che la garanzia è operante ed il massimale è capiente, l’assicuratore ha interesse a gestire il danno, viceversa quando l’interesse viene meno, deve interrompere la propria gestione a tutela stessa del proprio assicurato, lasciando a lui di tutelare i propri interessi nei termini che più ritiene opportuni (ovviamente nessun problema si pone se l’assicurato, ritenendo che l’assicuratore abbia i mezzi e know how per meglio gestire la vertenza, può ugualmente invitarlo a mantenere la gestione del sinistro nel suo interesse).
Interesse nella gestione della lite
Assicuratore e assicurato hanno entrambi interesse – poco importa se con motivazioni interne opposte – a che il sinistro non si avveri. Per convincersi che si tratta di un principio ben radicato nel diritto basta pensare che il comportamento antigiuridico dell’assicurato che contravviene dolosamente agli obblighi legali (art. 1914 c.c.) e convenzionali di salvataggio (allargati a quelli che sovrintendono all’obbligatoria attività di prevenzione degli infortuni) è sanzionato, nell’assicurazione contro i danni, con la perdita o la riduzione dell’indennità (art. 1915 c.c.) laddove i costi degli interventi (meritori quanto obbligatori) dell’assicurato per evitare o diminuire i danni sono a carico dell’assicuratore “in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che aveva al tempo del sinistro, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente” (art. 1914 c.c.).
Quindi assumere la gestione della lite fino a quando c’è l’interesse non significa per l’assicuratore gestire il sinistro nel proprio interesse, bensì gestirlo finché l’interesse c’è, e non gestirlo (o gestirlo d’intesa con l’assicurato) quando l’interesse non c’è più.
Tale facoltà, come abbiamo detto in precedenza, è anche una caratteristica primaria della copertura, posto che attraverso di essa l’assicuratore adempie ai propri obblighi verso l’altra parte, sicché in nessun caso l’assicuratore, fin tanto che avrà la gestione del sinistro, potrà prescindere dagli interessi dell’assicurato, ma anzi, come un mandatario in rem propriam, dovrà tutelare l’interesse dell’assicurato accanto al proprio.
Spese legali nella gestione della lite
Nell’esercizio della suddetta sua facoltà l’assicuratore, in nome e per conto dell’assicurato, designa legali e tecnici (ricordiamo, comunque, che, in caso di un giudizio civile o penale, è comunque l’assicurato che è parte processuale e che nomina il difensore, indicatogli dall’assicuratore), non rispondendo delle spese relative per fiduciari non designati e scelti autonomamente dall’assicurato.
Ciò, peraltro, non significa che, riconosciutane l’efficacia della prestazione l’assicuratore non decida, comunque, di sostenerne, anche in parte, i relativi costi.
Cosa accade se l’assicuratore non gestisce correttamente la lite ed arreca un danno al proprio assicurato?
Nel prossimo articolo tratteremo i casi di malagestio nel sinistro, quindi violazione del patto di gestione della lite e inadempimento.
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