L’evento futuro ed incerto che risulta garantito dall’assicurazione contro il furto è la perdita economica che consegue dall’essere stati vittima del reato di furto (art. 624 c.p.).
Tale assicurazione appartiene alla macro categoria delle assicurazioni contro i danni e – secondo un’autorevole dottrina – alla micro categoria dell’assicurazione contro i rischi da privazione del godimento di una cosa.
Chi può assicurarsi per il rischio furto?
L’assicurazione contro il furto può essere stipulata da chiunque abbia interesse al godimento sulla cosa e quindi non soltanto dal proprietario del bene assicurato, ma anche ad esempio da chi ne tragga godimento, in quanto comodatario o conduttore.
Occorre tuttavia sempre ricordare la centralità del concetto di interesse assicurato e quindi che non ci può essere assicurazione senza interesse: ciò comporta che la prestazione indennitaria dovuta dall’assicuratore in caso di assicurato diverso dal proprietario non potrà avere ad oggetto il valore della cosa, ma solo quello che l’assicurato dallo stesso aveva intenzione di ritrarre. In quest’ultimo caso, infatti, il danno da furto non consisterebbe nella perdita di proprietà, e quindi del valore intero del bene, bensì nella perdita soltanto di una sua utilità.
Per tale ragione in tali situazioni trova applicazione il principio indennitario in virtù del quale l’assicurato non può ricevere un indennizzo di valore superiore alla perdita subita.
Che cosa si può assicurare contro il furto? Cosa copre?
L’assicurazione contro il furto può avere ad oggetto qualsiasi bene mobile o qualsiasi tipo di energia in quanto – ai sensi dell’art 624 c.p. – sono soltanto questi beni che possono essere sottratti.
L’assicurazione contro il furto può essere stipulata mediante un autonomo contratto, oppure questa garanzia può essere inserita in un contratto di assicurazione più ampio che copra altri rischi (ad esempio la polizza di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli può prevedere una garanzia aggiuntiva volta a coprire il rischio di sottrazione del veicolo stesso).
In cosa consiste quindi l’interesse ad assicurarsi?
Come si è detto l’assicurazione contro il furto può essere stipulata anche da chi non sia proprietario del bene assicurato. È possibile infatti che una polizza contro il furto venga stipulata, come già detto, dal comodatario o dal conduttore di un bene mobile, ma anche da un vettore che intenda assicurare contro il furto – per conto del destinatario – la merce che debba trasportare.
Occorre a questo proposito precisare che non sempre il contraente di una polizza è anche assicurato: il contraente infatti è chi stipula la polizza, ma l’assicurato è colui il cui interesse è protetto dall’assicurazione, sicché – nel caso del vettore che assicuri la merce trasportata nell’interesse del destinatario – si ha una ipotesi di assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., in virtù del quale spettano all’assicurato (e non al contraente) tutti i diritti derivanti dalla polizza, indennizzo compreso.
Qualsiasi norma contrattuale che limiti od escluda i diritti dell’assicurato sulla polizza è nulla.
Qualora l’assicuratore fosse tenuto a pagare l’indennizzo al titolare dell’interesse, senza che questi possa in alcun modo esercitare i diritti della polizza, risulterebbe evidente la nullità della causa del contratto di assicurazione e si consentirebbe all’assicuratore di lucrare indebitamente su possibili prescrizioni dei diritti conseguenti all’impossibilità per l’assicurato di tutelare i suoi diritti.
Entro quale valore può essere assicurato un bene contro il rischio furto?
Come si è detto, il valore assicurato non può essere superiore al valore della cosa, se l’assicurato ne è il proprietario, mentre se l’assicurato non ne è il proprietario, il valore assicurato non potrà eccedere quello dell’utilità che dal bene stesso viene tratto.
Naturalmente, l’assicuratore può porre un tetto all’indennizzo liquidabile (massimale) che può riguardare o il valore del singolo bene oppure può costituire un tetto massimo per tutti i sinistri che possano colpire più beni assicurati, così che tale tetto costituisca una somma cumulativa dalla quale detrarre di volta in volta gli indennizzi già riconosciuti ed erogati.
Qualora il valore assicurato sia inferiore al valore effettivo del bene, il codice prevede all’art. 1907 c.c. una riduzione proporzionale dello stesso.
Contro tale riduzione l’assicurato può prevedere che la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, conseguendo quindi comunque un indennizzo pari al valore effettivo del bene.
In talune polizze è possibile assicurare i beni con la clausola “valore a nuovo”: ciò significa che oggetto dell’indennizzo non sarà il valore effettivo del bene al momento del furto, che quindi potrebbe scontare una certa vetustà o deterioramento dello stesso, ma il riferimento dell’indennizzo sarà il valore di sostituzione del bene rubato con quello di altri beni nuovi, uguali o equivalenti a quello assicurato, con incluse le spese di trasporto, di montaggio e fiscali (con valore a nuovo vengono in genere garantiti beni quali opere d’arte o di antiquariato etc..).
Proprio in ragione dell’essere l’indennizzo legato al valore del bene, acquistano particolare importanza le dichiarazioni precontrattuali dell’assicurato, sicchè eventuali omissioni o reticenze divengono spesso rilevanti ai sensi dell’art. 1892 c.c.
Particolarmente rilevanti sono in questo tipo di assicurazione anche le norme in materia di avviso di sinistro ex art. 1913 c.c. e di obblighi di salvataggio ex art. 1914 c.c., fra i quali sono compresi anche quelli di attivarsi con diligenza per il recupero del bene rubato, obbligo che permane anche nelle more del riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
Permangono in ogni caso tutti gli obblighi di buona fede che gravano sull’assicurato per tentare di contenere la misura del danno (ad esempio, blocco della carta di credito sottratta etc..).