Partiamo dalla definizione di contratto di assicurazione presente nel Codice Civile:
“L’assicurazione..”, recita l’art.1882 c.c. “… è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”
Cos’è il contratto di assicurazione?
Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, in quanto si perfeziona per effetto del consenso delle parti ed è obbligatorio, in quanto fonte di obblighi reciproci fra i contraenti: da una parte l’obbligo di pagamento del premio, dall’altra quello di tenere indenne (o pagare un capitale o una rendita) al verificarsi di un sinistro o di un evento attinente la vita umana.
Come funzionano i contratti di assicurazione?
Vediamo alcune caratteristiche che disciplinano il contratto di assicurazione:
– Consenso tra le parti
Le obbligazioni sono fra loro interdipendenti, sicché si può dire che l’assicurazione rientri nella categoria dei contratti sinallagmatici. Rispondono al “nesso di reciprocità” e mutuo scambio.
– Prestazione assicuratore
Per quanto attiene alla prestazione dell’assicuratore, essa consiste nel pagamento dell’indennizzo (o del capitale/rendita in caso di assicurazione sulla vita) o in un’attività volta comunque a tenere indenne l’assicurato da un possibile pregiudizio economico.
– Prestazione assicurato
La prestazione dell’assicurato consiste, invece, nel pagamento del premio, come disciplinato dall’art.1901 c.c.: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso o al rimborso delle spese. La presente norma non si applica all’assicurazione sulla vita.”
– Conclusione del contratto
Per quanto attiene alla conclusione del contratto, occorre ricordare che l’assicuratore ha quindici giorni di tempo (trenta in caso di necessità di una visita medica), per accettare la proposta pervenutagli, che rimane irrevocabile fino alla scadenza del termine succitato.
Il contratto di assicurazione ha una durata temporale?
Quando “termina” il contratto? Se è previsto un termine per la scadenza, l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto fino alle ore ventiquattro del giorno di scadenza (Art.1899 c.c.). Se la durata è superiore a dieci anni le parti, decorso il decennio, possono recedere in qualunque momento con il preavviso di sei mesi.
E’ possibile prevedere nel contratto una proroga tacita, ma qualsiasi ne sia la durata originaria, questa non potrà superare i due anni (art.1899 II comma c.c.).
Talvolta la durata dell’assicurazione può essere riferita alla durata del rischio (si pensi ad un cantiere o ad un trasporto, in cui il termine iniziale della copertura è dato dal caricamento delle merci e quello finale dallo scarico).
Nei prossimi articoli un approfondimento sul rischio in assicurazione.
Per la conclusione del contratto è necessaria la forma scritta?
E’ richiesta la forma scritta “ad probationem”, cioè non è necessaria la forma scritta per la validità del contratto ma lo è per dimostrane l’esistenza; il documento dal quale risulta l’accordo assicurativo è la polizza, una scrittura privata, nella quasi totalità dei casi già predisposta dall’assicuratore.
La polizza può essere anche emessa con clausola all’ordine o al portatore (art.1889 c.c.): in questo caso “…il suo trasferimento importa il trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione.”
L’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato.
Cosa accade se il contratto di assicurazione è stipulato da un soggetto non autorizzato a tal fine?
Sul piano soggettivo è necessario ricordare che l’art.167 della Legge 7/9/2005 n.209, meglio nota come “Codice delle Assicurazioni”, prevede la nullità del contratto stipulato da un’impresa non autorizzata o alla quale sia stato fatto divieto di assumere nuovi affari. Essa produce un’inefficacia parziale del contratto, nel senso che l’azione di nullità può essere proposta solo dal contraente o dall’assicurato, per cui, in assenza di un’azione da parte di questi, l’assicuratore non autorizzato, in caso di sinistro, rimane vincolato all’obbligazione indennitaria.
Il codice delle assicurazioni definisce l’attività assicurativa come “l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione” (Art.1 lett.c): da ciò si deduce che c’è un vincolo inscindibile fra impresa d’assicurazione e contratto di assicurazione, vincolo legato all’esigenza che un’impresa si organizzi secondo i migliori criteri tecnico finanziari al fine di essere in grado di far fronte ai propri impegni indennitari in caso di accadimento del sinistro.
L’assicuratore, quindi, non solo deve essere un imprenditore, ma anche “assicurativo”, cioè deve esercitare l’impresa secondo una serie di criteri tecnici e finanziari finalizzati alla tutela degli assicurati.
Una recente dottrina sostiene comunque che un contratto concluso da un soggetto privo di tali caratteristiche non è di per sé nullo (eccetto il caso di esercizio fraudolento o comunque in divieto dell’attività assicurativa di cui alle previsioni del citato art.167 del “Codice delle Assicurazioni”), bensì potrà rientrare nella categoria dei contratti atipici, sempre che non risulti altrimenti viziato.
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