Una polizza di responsabilità civile si distingue solitamente in due parti:
• una costituita dalle cd. Condizioni Generali di Assicurazione (CGA),
• l’altra da un documento, contenente informazioni di carattere generale (il premio pagato, la decorrenza, il modello di CGA cui far riferimento, il nominativo e l’indirizzo del contraente) e la descrizione del rischio assicurato.
Condizioni generali di Assicurazione (CGA)
Le CGA danno vita alla disciplina pattizia del contratto, ricomprendente l’elenco dei soggetti esclusi dal novero di terzi, le ipotesi di danni a persone o cose per i quali l’assicurazione non opera, salvo diversa pattuizione aggiuntiva, i termini e modalità di pagamento del premio o di comunicazione dei dati dai quali calcolare l’eventuale parte variabile dello stesso (regolazione del premio), gli obblighi dell’assicurato, il patto di gestione della lite.
Descrizione del rischio
Limiti e ambiti del rischio
La descrizione del rischio definisce i limiti e gli ambiti principali entro i quali l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato. Solitamente è racchiusa in frasi tipo “l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurata a sensi di legge per danni non patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale di commercialista con studio sito in YY via Antonio Bianchi n. 34, composto da 2 persone”, oppure “….per la responsabilità civile derivante all’assicurata a sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei seguenti prodotti: forni a microonde, frigoriferi e prodotti HI FI” oppure ancora “…..per la responsabilità civile derivante all’assicurata a sensi di legge morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio di una conceria con 13 dipendenti sita in XX, via Mario Rossi n.45”.
Oggetto del rischio assicurato
La descrizione del rischio circoscrive e definisce l’oggetto dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore in uno specifico ambito, notevolmente più ristretto rispetto ai possibili rischi di responsabilità cui l’assicurato può essere normalmente esposto.
L’assicuratore, raccolta la richiesta di copertura da parte dell’assicurato e richiesti i chiarimenti e le specificazioni eventualmente ritenuti necessari, individua il rischio da assicurare e lo quota, vale a dire identifica, sulla base delle proprie evidenze statistiche e di quelle del mercato, il tasso da applicare per quella specifica attività.
Tasso da applicare
Il tasso, usualmente un numero percentuale calcolato in millesimi, viene applicato ad alcuni indici di riferimento, quali ad esempio, in caso di professionisti o aziende, il fatturato dell’assicurato o il premio da questi versato all’Inail per assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro.
Copertura del rischio assicurato
Definito il rischio assicurato si è in grado di operare una prima distinzione di massima fra ciò che certamente è escluso dalla copertura e ciò che, invece, vi rientra, salvo eventuali ulteriori restrizioni o ampliamenti contenuti in altre parti della polizza.
Pertanto, un’azienda assicurata per l’attività di conceria, potrà anche svolgere altre attività nell’interno del suo stabilimento sito nella località indicata in polizza (ad esempio la lavorazione del legno), ma l’assicuratore non sarà obbligato per i danni che costituiscano la realizzazione di tale diverso rischio.
Che cosa accade se l’assicurato denuncia un sinistro che sembra estraneo al rischio assicurato?
Diversità del rischio assicurato
Un primo aspetto meritevole di approfondimento concerne l’individuazione di un criterio volto a stabilire quando l’evento denunciato corrisponde al rischio coperto in polizza e quando, invece, è diverso.
Rischi diversi per attività professionali
L’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un ordine (pensiamo all’esercizio della professione di avvocato) comporta comprensibilmente rischi diversi da quelli imprenditoriali. L’esclusione di questi ultimi, in rapporto all’attività forense, deriva dall’incompatibilità sancita dall’ordine degli avvocati e dalla legge nei riguardi di qualsiasi attività imprenditoriale svolta da un iscritto all’albo.
Più complesso diventa, invece, comprendere, ad esempio, se un commercialista, assicurato per l’attività libero professionale svolta in uno studio, definito nei suoi componenti e nel suo indirizzo, sia coperto dalla medesima polizza anche per i danni potenzialmente cagionabili a terzi conseguenti ad attività compatibili con la sua qualifica professionale ma non espressamente previste in polizza. Ad esempio gli incarichi come sindaco di una società o come curatore di un fallimento.
Rischio assicurato per aziende
Ugualmente può non essere affatto agevole stabilire se un’azienda che abbia stipulato una polizza in cui il rischio assicurato sia l’attività di costruzioni edili, sia garantita anche per i danni eventualmente conseguenti ai lavori di sbancamento svolti per la costruzione di una strada regionale.
Sicuramente l’esistenza di una differente quotazione del rischio da parte dell’assicuratore per le due attività, ipotizzando di utilizzare l’esempio del tutto teorico appena prospettato, potrebbe essere un indizio, ma l’individuazione di un premio più alto da parte di un assicuratore non è di per sé un elemento decisivo per ritenere che un sinistro accaduto nel corso di un’attività non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze minori se l’assicurato avesse, invece, svolto esclusivamente l’attività descritta in polizza.
Indici della maggiore pericolosità possono essere tratti dai dati della comune esperienza o di buon senso, così come dalle statistiche in tema di infortunistica, preziose per pre-stabilire la maggiore o minore pericolosità di determinate attività.
Valutazione del rischio
Variazioni quantitative o qualitative possono essere indicative di una diversa natura o intensità del rischio ma non è possibile tradurle in altrettanti automatismi di riferimento. Bisogna anche tener conto che, talvolta, ciò che rende un rischio diverso da un altro non è tanto la pericolosità della lavorazione in sé, ma la cultura della prevenzione coltivata in azienda (una fabbrica che produce materiale plastico o che lavora il legno può registrare molti più infortuni sul lavoro, ad esempio, o episodi inquinanti, di una fabbrica di armi o di una raffineria, nelle quali, per la stessa natura della produzione, è alta la prevenzione dei sinistri).
Eccezioni di inoperatività del rischio
Secondo i più recenti orientamenti della Giurisprudenza di legittimità, è onere dell’assicurato fornire la prova del fatto costitutivo del sinistro: l’assicurato, cioè, per avere diritto all’indennizzo deve dimostrare che il fatto accaduto, per il quale richiede manleva, rientra nel rischio descritto ed assicurato.
Se, tuttavia, nell’ambito dell’attività descritta in polizza vi sono ulteriori ipotesi di inoperatività della garanzia (esplicitamente escluse e che se tali non fossero sarebbero certamente comprese), della loro ricorrenza sarà l’assicuratore a dover dar prova. In altri termini, l’assicurato deve provare che il fatto rientra nella descrizione del rischio assicurato, mentre l’assicuratore deve dare la prova della ricorrenza delle specifiche esclusioni di polizza previste.
Continua a seguire il blog, nel prossimo articolo parleremo della differenza di rischio fra RCT e RCO.