Tipologie di coperture infortuni
Rischio di invalidità e rischio morte
Dalla definizione riportata qui sopra si comprende come una prima distinzione – sulla quale la giurisprudenza si è a lungo divisa – è fra i contratti che coprono il rischio di invalidità e quelli che coprono il rischio morte.
Proprio l’assicurazione contro gli infortuni mortali, in realtà, è quella che ha maggiormente diviso la giurisprudenza, poiché per un certo periodo si è ritenuto che, mentre il rischio di invalidità da infortunio rientrasse pienamente nell’ambito delle “coperture danni”, quello da infortunio mortale rientrasse nell’ambito delle coperture vita.
La giurisprudenza e la dottrina hanno a lungo disquisito sulla riconducibilità alle norme che regolano l’assicurazione sulla vita, argomentando, fra l’altro, circa la incommensurabilità in denaro della vita umana, con conseguente impossibilità di applicare il principio indennitario tipico del ramo danni.
La giurisprudenza e la dottrina più moderne in realtà riconducono l’assicurazione contro gli infortuni mortali nell’ambito dei principi indennitari, sia perché è patrimonio ormai del diritto della medicina legale dare una valutazione economico quantitativa alla vita stessa (si pensi ai risarcimenti da morte), sia perché sottrarre la polizza infortuni mortali al principio indennitario significherebbe permettere la stipula di più contratti, determinando un risultato totalmente sproporzionato rispetto all’effettivo pregiudizio verificatosi.
Come noto, infatti, tale principio non trova applicazione invece nel ramo vita, posto che obiettivo e funzione di tale assicurazione non è ottenere un indennizzo che compensi un pregiudizio economico subito, bensì assolvere ad una funzione previdenziale.
Assicurazioni contro gli infortuni private e sociali
Le assicurazioni contro gli infortuni possono essere anche private oppure sociali, imposte dalla legge.
Quelle private vengono stipulate con compagnie di assicurazione private, quelle sociali sono obbligatoriamente prestate da enti pubblici, costituiti a tal fine in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 della Costituzione.
In questo senso è emblematico il ruolo dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), che presta un’assicurazione di legge per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rispettivamente subiti e contratti dai lavoratori.
Assicurazioni contro gli infortuni volontarie o obbligatorie
Le assicurazioni contro gli infortuni possono anche essere volontarie o obbligatorie: tutte le assicurazioni sociali sono obbligatorie, ma vi sono anche casi di assicurazioni private imposte dalla legge.
In altri termini, il Legislatore non ha ritenuto di istituire Enti ad hoc per la tutela di tale rischio, prevedendo tuttavia l’obbligo del privato di stipulare una copertura assicurativa in favore di determinati soggetti.
Coperture infortuno individuali o collettive
Le assicurazioni infortuni possono essere anche stipulate per se stessi o per conto altrui e possono essere individuali o collettive, allorché un Ente provveda con una copertura cumulativa ad assicurare tutti gli appartenenti ad una categoria (copertura infortuni stipulata da una Cassa previdenziale per conto di tutti gli iscritti oppure la banca che assicura contro gli infortuni i propri correntisti o il datore di lavoro che come benefit assicura i propri dipendenti per il rischio infortuni non conseguenti al lavoro). In queste ipotesi trova applicazione l’art. 1891 II comma c.c., sicché il contraente provvede al pagamento del premio, ma non può esercitare i diritti del contratto senza il consenso dell’assicurato.
Dalla impossibilità del contraente di agire per i diritti derivanti dal contratto deriva l’impossibilità per questi di interrompere i termini della prescrizione, interruzione il cui onere grava sull’assicurato, che tuttavia deve essere reso edotto dell’esistenza di tale copertura (non sempre ciò avviene con sufficiente chiarezza).
Non costituiscono polizze collettive le convenzioni che il datore di lavoro possa ad esempio stipulare in termini di accordo quadro con una compagnia affinché eventuali soggetti, ad esempio fornitori o dipendenti, possano se lo vogliono stipulare una copertura in termini di maggior vantaggio.
Caratteristiche dell’infortunio assicurabile.
È principio indiscusso nel mercato che possa essere assicurabile esclusivamente l’infortunio dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Quando un infortunio è dovuto a causa fortuita?
L’infortunio non deve essere voluto dall’assicurato, ciò in applicazione dell’art. 1900 c.c., che esclude dall’assicurabilità gli eventi dovuti a dolo o colpa grave dell’assicurato.
Se l’infortunio è comunque imputabile all’assicurato per colpa lieve, è da ritenersi fortuito e quindi indennizzabile, non ostando in tal senso la disciplina del citato art. 1900 c.c..
Che cosa si intende per causa violenta?
L’infortunio è indennizzabile non solo quando è violento in sé (una caduta, un investimento, un incidente), ma anche quando è sostanzialmente immediato e repentino e proprio la repentinità e la immediatezza dell’evento che rende la causa violenta e quindi consente all’infortunio di essere indennizzabile.
Anche se esistono coperture per il rischio che l’assicurato contragga una malattia (vedi articolo assicurazione contro le malattie), il caso dell’infermiere che si punga con una siringa infetta, contraendo una malattia, rientrerebbe nella disciplina di una polizza infortuni, proprio in ragione del fatto che la puntura inflittasi, in quanto repentina ed immediata, rende la causa della perdita di salute violenta.
Cosa si intende per causa esterna?
La causa si considera esterna allorché sia riferibile ad agenti esterni all’organismo (una caduta, un fulmine, una infezione batterica cagionata da una puntura etc..) e non originatasi da preesistenti condizioni fisiche dell’assicurato.
È caso di scuola considerare violenta ed esterna la rottura immediata di un menisco a seguito di un trauma, mentre non è da causa esterna la rottura di un tendine per usura dello stesso.
Un caso di scuola assai dibattuto è quello dell’infarto patito da un cardiopatico in occasione di una corsetta di riscaldamento: la prassi liquidativa delle assicurazioni private tende a considerarla causa non esterna, mentre la giurisprudenza, sia nel caso di assicurazioni private, che sociali, tende a far rientrare qualsiasi lesione da sforzo nella nozione di infortunio, non solo nei casi di sforzo fisico, o eccezionale o imprevedibile, ma anche allorché tale sforzo sia consistito in una energia concentrata nel tempo, finalizzata a resistere ad una forza contraria, sempre che vi sia un nesso causale fra tale sforzo e la lesione.
Conseguenze dell’infortunio: invalidità permanente e inabilità temporanea
Invalidità permanente è la perdita totale o parziale non altrimenti rimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro redditizio a prescindere da quello in concreto svolto dall’assicurato, mentre l’inabilità temporanea è la temporanea incapacità ad attendere alle usuali e quotidiane occupazioni professionali dell’assicurato.
Occorre sin da subito precisare, come autorevolmente ricordato dalla Dottrina (Rossetti, il diritto delle assicurazioni, II, 595), che il danno liquidabile su una polizza infortuni non è mai – salvo che non sia espressamente e chiaramente previsto – un danno patrimoniale, bensì è un danno alla salute, posto che altrimenti dovrebbe escludersi per nullità della causa l’assicurabilità con tali polizze di un pensionato o di un disoccupato o di un minore.
Con la polizza infortuni, dunque, viene coperto il danno biologico in sé, nel quale rientra anche la perdita della cosiddetta capacità lavorativa generica, ovverosia non riferita ad uno specifico lavoro svolto dall’infortunato, ma ciò non significa che i criteri di quantificazione dell’indennizzo, ovverosia il valore economico assicurato per ciascun punto di invalidità, debba coincidere con quelli utilizzati dalla giurisprudenza per il risarcimento del danno, essendo libere le parti di pattuire cifre maggiori o minori.
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