Assicuratore e assicurato: quali sono le garanzie e le responsabilità?
Il rapporto fra responsabilità e garanzia è una delle principali tematiche dell’assicurazione di responsabilità civile poiché non è sempre agevole stabilire se, a prescindere dall’eventuale responsabilità dell’assicurato, la fattispecie denunciata all’assicuratore rientri o meno nell’oggetto della copertura.
Infatti, se da un lato oggetto della garanzia è proprio l’obbligazione dell’assicuratore a tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze derivanti da una richiesta risarcitoria di un terzo per una presunta responsabilità, conseguente ad un’attività descritta in polizza, dall’altro esistono ipotesi di responsabilità dell’assicurato che l’assicuratore non intende garantire.
Qual è il campo di azione dell’assicurato?
Nell’esame di una polizza RCG occorre tenere presente, infatti, che non tutte le ipotesi di possibile responsabilità dell’assicurato sono assicurate e/o assicurabili e che, pertanto, rientra nella fisiologia del contratto che, ad esempio, l’assicurato sia civilmente responsabile per un atto illecito e che, tuttavia, la copertura da lui sottoscritta non si estenda alla fattispecie posta in essere.
Al tempo stesso vi sono casi in cui la garanzia è operante in quanto si è verificato il rischio astrattamente previsto in polizza, ma l’assicurato non ne è responsabile civilmente.
Dunque potremmo dire, con una semplificazione, che si può essere:
- civilmente responsabili e non garantiti,
- garantiti e non civilmente responsabili,
- civilmente responsabili e garantiti,
- civilmente non responsabili e non garantiti.
Questo è un punto nevralgico, posto che è tanto frequente, quanto errato, dare per scontato che ad un’ipotetica responsabilità dell’assicurato corrisponda naturalmente l’obbligo in capo all’assicuratore di una prestazione indennitaria. Oppure che a fronte di una garanzia validamente prestata per un rischio realmente realizzatosi, l’assicuratore possa o debba pagare il terzo a prescindere dall’effettiva responsabilità dell’assicurato (magari su pressione dell’assicurato stesso che non intende alimentare una conflittualità con la controparte).
In realtà, se l’assicurazione è operante in quanto le richieste del terzo che si ritiene danneggiato si riferiscono ad un rischio coperto dalla polizza, l’assicuratore avrà il dovere di difendere l’assicurato se lo ritiene non responsabile, oppure dovrà tenerlo indenne dal costo del risarcimento entro i limiti previsti dal contratto.
In nessun caso, qualora l’assicuratore ritenga non responsabile il proprio assicurato, potrà negargli la difesa, salvo che la fattispecie in concreto non risulti esclusa dalla garanzia.
Detto in altri termini, garantire la responsabilità civile non significa che l’assicuratore tutela l’assicurato solo se è responsabile in quanto tale assicuratore, se la polizza è operante, è comunque tenuto a difendere l’assicurato.
L’art. 1917 c.c., infatti, che regolamenta l’assicurazione di responsabilità civile, prevede che le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Qualora al danneggiato sia dovuta una somma superiore a quella prevista dal massimale di polizza, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
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