Cosa significa esclusione dal novero dei terzi?
Si parla di esclusione dal novero dei terzi quando l’assicuratore prevede l’inoperatività della garanzia allorché il danneggiato sia un determinato soggetto.
Facciamo un passo indietro e vediamo il meccanismo.
L’assicurazione di responsabilità civile generale è una garanzia che tutela il patrimonio dell’assicurato dall’insorgenza di un debito conseguente ad una obbligazione risarcitoria (solitamente aquiliana) incorsa verso un soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in assicurazione.
Chi sono i soggetti esclusi dal novero dei terzi?
L’assicuratore, è solito elencare una serie di soggetti da non considerare terzi ai fini dell’obbligo indennitario. Pattuisce così (anche se è ben difficile, nella prassi, che vi sia la possibilità di una reale contrattazione sul punto, salvo che la forza contrattuale dell’assicurato lo consenta) con il contraente/assicurato che l’obbligo a tenerlo indenne dal debito derivante da un’obbligazione risarcitoria non vale nei confronti dei crediti avanzati da alcuni specifici soggetti.
Questi ultimi rientrano di solito in due macro categorie:
- soggetti che abbiano un rapporto con l’assicurato in virtù del quale presumere, come possibili, eventuali collusioni a danno dell’assicuratore
- soggetti, invece, il cui credito risarcitorio è garantito in altra sezione della medesima polizza o è comunque escluso, in quanto derivante da inadempimento contrattuale (esempio tipico l’appalto).
Rientrano nella prima categoria le persone legate da uno stretto vincolo parentale (l’esclusione più comune prevede come soggetti non considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente), se l’assicurato è una persona fisica.
Se, invece, è una persona giuridica non sono considerati terzi: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e tutte le persone che abbiano con quest’ultimi soggetti lo stesso rapporto che comporterebbe la loro esclusione dal novero dei terzi se l’assicurato fosse una persona fisica.
Del pari non sono terze le società che, rispetto all’assicurato che sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.
In questi casi il rischio diviene per l’assicuratore quasi inassicurabile, posto che il legame esistente fra assicurato e danneggiato è tale da far temere concomitanze di interessi che non consentano una gestione del sinistro secondo parametri tecnicamente appaganti.
L’esclusione dal novero di terzi costituisce una delimitazione del rischio basata su criteri del tutto pragmatici, priva di riferimento normativo, anche se fortemente ancorata a presupposti, potremmo dire, di ragionevolezza e buon senso ed è quindi perfettamente lecita.
Perché le polizze di responsabilità civile generale escludono dal novero dei terzi i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio?
La qualifica di terzo negli infortuni sul lavoro
Chi è escluso dal novero dei terzi in ambito lavorativo?
Dal momento che la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dai propri dipendenti è oggetto di una specifica copertura, che prende il nome di RCO (responsabilità civile operai), coloro che sono assicurati con tale copertura sono esclusi dal novero dei terzi nell’assicurazione di responsabilità civile generale, proprio per far sì che un rischio così specifico sia regolamentato con una copertura dedicata.
Pertanto, nella garanzia di responsabilità civile generale sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori, i loro dipendenti e tutti coloro che partecipino manualmente all’attività cui si riferisce l’assicurazione.
• Dipendenti dell’assicurato
La prima parte di questa esclusione, vale a dire quella riferita ai dipendenti dell’assicurato, trova la sua ragione nel fatto che tale copertura è espressamente prestata con la sezione RCO (sempre che sia conferita nell’ambito dello stesso programma assicurativo), soggetta, come abbiamo visto, ad un differente criterio di determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rischio assicurato.
• Subappaltatori
Anche i subappaltatori e loro dipendenti sono in genere esclusi, ma è prevista la possibilità di deroga con una clausola (a volte chiamata “fornitori come terzi”) che estende la qualifica di terzo ai titolari e dipendenti di altre ditte che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro.
Tale clausola solitamente estende la copertura anche alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per i danni che tali soggetti arrechino a terzi mentre attendono alle attività sopracitate.
La dizione “…la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per i danni…” chiarisce che ai titolari ed i dipendenti di altre ditte non è attribuita la qualifica di assicurato; pertanto l’obbligo dell’Assicuratore di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato non si estende a quello di tali soggetti, restando immanente al patrimonio dell’assicurato, nel caso emerga una sua responsabilità per i danni arrecati da questi soggetti.
L’assicuratore, in tal caso ben potrà tentare di coinvolgere, nell’esercizio delle facoltà concessegli in virtù del patto di gestione della lite, anche la responsabilità di tali ditte e cercare di ottenere la partecipazione dell’eventuale loro assicuratore, posto che, ribadiamo, tali soggetti non sono assicurati e, dunque, l’assicuratore non è tenuto a tenerli indenni da eventuali esborsi conseguenti a specifiche e personali ipotesi di responsabilità verso altri terzi.
• Chi partecipa manualmente all’attività cui si riferisce l’assicurazione
La terza categoria di soggetti esclusi dal novero dei terzi ricomprende tutti coloro che partecipano manualmente all’attività cui si riferisce l’assicurazione e parrebbe, ad una prima sommaria lettura, una semplice espressione di chiusura, di valenza generale.
Essa, invece, pone, nella prassi, notevoli problemi interpretativi ricollegatisi ad altrettante ipotesi di responsabilità alquanto frequenti nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro, cioè la responsabilità per carente sicurezza nel cantiere nel quale si infortuni personale non alle dirette dipendenze dell’assicurato.
Funzione della norma è quella di definire e delimitare in modo chiaro l’eventuale esposizione indennitaria per danni a persona in ambito lavorativo, individuando chiaramente per quali richieste, e per quali soggetti, sussiste l’obbligo di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato.
Questi soggetti, da una lettura combinata della Sezione di responsabilità civile generale e da quella RCO, sono sicuramente:
- i dipendenti in regola con l’assicurazione obbligatoria;
- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, se sottoscritta la relativa clausola, in deroga all’esclusione dalla qualifica di terzo.
Occorre dunque individuare con precisione chi sono i lavoratori che rientrano nella parte finale della clausola in esame, cioè quelli che partecipano manualmente all’attività assicurata, così da avere chiaro per quali soggetti danneggiati l’assicurazione non opera.
Possiamo dire, in prima battuta, che il termine “partecipazione manuale” non deve essere inteso in senso letterale posto che, con questa espressione, si fa riferimento ad una presenza attiva nel cantiere, ad un contributo di tipo manuale e non di genere organizzativo, di controllo o direttivo (ad esempio l’uso di un martello pneumatico, di una pala meccanica, di una macchina operatrice) e non all’uso esclusivo delle mani (riuscirebbe difficile immaginare, del resto, quale lavoro oggi venga svolto a mani nude….).
Un ulteriore punto merita un approfondimento, ed è quello relativo al fatto che la partecipazione manuale del lavoratore, perché la copertura possa essere validamente rifiutata dall’assicuratore, deve riferirsi all’attività assicurata (vale a dire che l’assicurato potrà essere tenuto indenne dalle richieste del lavoratore – non dipendente – infortunato, purché la partecipazione manuale di quest’ultimo non si riferisca all’attività assicurata).
Su questo punto sembrano possibili due interpretazioni:
- una prima che identifica come attività assicurata qualsiasi lavoro l’infortunato stesse svolgendo nel cantiere, d’intesa o in coordinamento con il personale dell’assicurata;
- una seconda meno rigorosa e, a parere di chi scrive, più convincente, secondo la quale partecipa all’attività assicurata solo chi lavora sotto le direttive e le indicazioni dell’assicurato, per il raggiungimento dei suoi obiettivi specifici, non chi collabora con il personale dell’assicurato, ma sotto le direttive di un proprio datore di lavoro, presente anche lui nel medesimo cantiere con compiti collegati o, comunque, funzionali, a quello dell’assicurato.
Con questa interpretazione si ottiene una duplice conclusione: risultano opportunamente esclusi dal novero dei terzi gli stessi soggetti che sono esclusi dalla sezione RCO, vale a dire i lavoratori non in regola con gli obblighi contributivi e si garantisce al lavoratore dipendente da un altro datore di lavoro che, però, stia operando nel cantiere con il personale dell’assicurato, la medesima tutela data a quest’ultimo.
Con riferimento al primo punto appare assolutamente equo che l’assicuratore non sia tenuto a tenere indenne l’assicurato per richieste risarcitorie formulate da personale non regolarizzato dal punto di vista assicurativo-previdenziale. Innanzi tutto per non agevolare una pratica, quella del lavoro “sommerso” o “in nero”, che costituisce una piaga dell’attuale mondo del lavoro, sia per un’evidente scopertura di premio stante la riferibilità, come abbiamo già detto, del premio RCO, a quanto versato per la posizione assicurativa previdenziale di ciascun lavoratore (un lavoratore in nero, cioè, è un lavoratore non conteggiato in sede di premio).
Per quanto attiene, poi, all’opportunità di considerare terzi i dipendenti di altri datori di lavoro presenti in cantiere, occorre tenere presente che, oggi, a causa della frequente parcellizzazione di appalti e subappalti, è del tutto normale che in un medesimo cantiere operino lavoratori di differenti aziende, ognuna con un compito complementare all’altro.
Queste situazioni, sicuramente più rare in passato ma che, oramai, costituiscono la norma in un’ottica di pianificazione ed ottimizzazione di tempi e costi, non rappresentano il rischio che, originariamente, l’esclusione intendeva evitare.
Il rischio era – ed è – rappresentato da tutti coloro che lavoravano – e lavorano – alle dipendenze dell’assicurato senza esserne dipendenti (dipendenti irregolari, pensionati che collaborino occasionalmente, passanti che decidano, su richiesta, di dare una mano nei lavori ecc….) e quindi in una palese situazione di irregolarità e, come già detto, di scopertura assicurativa: questi soggetti non potevano e non possono rientrare né nella garanzia RCO né in quella RC Terzi.
Relativamente a tutti coloro che, invece, legittimamente, sono in cantiere, non si vede perché, in caso di responsabilità dell’assicurato, l’assicuratore non dovrebbe tenerli indenni, anche tenendo conto, in termini eminentemente pratici, che, sovente, con la sua esposizione debitoria, concorrerebbe quella del datore di lavoro della vittima e del suo eventuale assicuratore RCG e, quindi, minore potrebbe essere l’esborso finale.
In caso contrario non si potrebbe escludere l’eventualità davvero paradossale, ma tutt’altro che impossibile, che un lavoratore, infortunatosi in un cantiere in cui il suo datore di lavoro lo aveva inviato, per eseguire una parte dei lavori oggetto dell’appalto complessivo, si veda negato il risarcimento del danno da parte del suo datore di lavoro sul presupposto che il responsabile della sicurezza era di un’altra ditta, e che non riesca a conseguirlo né dal responsabile del cantiere, in quanto privo di solvibilità, né dal suo assicuratore, in quanto partecipante manuale ai lavori cui si riferisce l’assicurazione.
Oltre a escludere determinati rischi e determinati soggetti dal novero dei terzi, l’assicuratore può anche prevedere una limitazione territoriale all’efficacia del contratto? Scoprilo nel prossimo articolo.
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