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La clausola Loss Occurrence e la clausola Claims Made

da | Ott 9, 2020 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Qual è il periodo di copertura dell’assicurazione di responsabilità civile?

Come qualunque assicurazione, anche quella di responsabilità civile ha una inevitabile durata temporale, nel senso che la polizza prevede il periodo entro il quale la copertura avrà efficacia.

A questo proposito, si distinguono due modalità di definizione temporale della garanzia che definiscono la clausola Loss Occurrence e Claims Made:

  • l’una fondata sulla data in cui si sia verificato l’evento da cui deriva la richiesta di risarcimento (cosiddetta copertura loss occurence),
  • l’altra invece è riferita al momento in cui risulti pervenuta all’assicurato una richiesta di risarcimento (modello claims made).

Chiariamo nel dettaglio le differenze tra clausola Loss Occurrence e Claims Made.

Clausola Loss Occurrence

In linea generale si può dire che attraverso una copertura loss occurence l’assicurato risulterà coperto per qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirgli per fatti verificatisi durante il periodo di vigenza della polizza.

Questo tipo di copertura è divenuta via via sempre meno frequente, poiché per la sua specifica formulazione gli assicuratori si trovavano e si trovano ad essere esposti al rischio di un sinistro anche molti anni dopo la fine della polizza (è infatti sufficiente che l’evento si sia verificato durante il periodo di vigenza della garanzia) e quindi anche anni dopo aver incassato l’ultimo premio.

Clausola Claims Made

Questa indeterminata esposizione al rischio ha indotto il mercato – prima quello anglosassone e a fine anni ’80 quello italiano – a far riferimento al pervenimento di un “claim”, sicché al cessare della polizza qualunque claim successivo non risulterà fonte di obbligo per l’assicuratore.

Le clausole claims made si dividono a loro volta in “pure” e “miste”:

  • Le pure sono quelle per le quali son coperte tutte le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante la vigenza della copertura a prescindere da quando sia accaduto il fatto che tale richiesta ha determinato;
  • Si definiscono miste, invece, quelle clausole per le quali è necessario non soltanto che il claim sia pervenuto durante la vigenza della polizza, ma anche che esso si riferisca ad un fatto accaduto entro un certo periodo temporale.

Come vede la Magistratura le Clausole Claims Made?

Il tema della legittimità della clausola claims made è stato a lungo dibattuto e le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate da un lato giudicando di fatto legittima la clausola claims made, purché, con accertamento che dovrà essere compiuto dal Giudice di merito, si verifichi – caso per caso – che siano stati adeguatamente tutelati i diritti dell’assicurato e l’equilibrio fra le rispettive posizioni.

È comunque da ritenersi nulla la clausola claims made che vincoli l’operatività della garanzia al duplice requisito del pervenimento di un claim durante la vigenza della polizza e dell’accadimento del fatto generatore di tale claim nel medesimo periodo.

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Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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